IL MINISTRO DELLA SANITA'
   Visto l'art. 216 del testo unico delle leggi  sanitarie  approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
   Visto l'art. 101 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45;
   Visto  l'elenco  delle lavorazioni insalubri approvato con decreto
ministeriale 12 luglio 1912 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
177  del  27 febbraio 1912), e modificato con decreto ministeriale 15
ottobre 1924 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  252  del  27
ottobre  1924),  decreto  ministeriale  26  febbraio 1927 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  52  del  4   marzo   1927),   decreto
ministeriale  3 novembre 1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
310 del 13 dicembre 1967),  decreto  ministeriale  12  febbraio  1971
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  64  del  12 marzo 1971),
decreto ministeriale 23  dicembre  1976  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1977), decreto ministeriale 19 novembre
1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 377 del 9 dicembre 1981)
e  decreto  ministeriale  2  marzo  1987  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1987);
   Considerato che il Consiglio superiore di sanita' ha riveduto tale
elenco introducendovi le aggiunte e le modifiche ritenute necessarie;
   Sentiti   il   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato  ed  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   E' approvato  l'allegato  elenco  delle  industrie  insalubri  che
sostituisce l'elenco di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1912, e
successive modifiche.